Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 26
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Comma sostituito dall'art. 1, L.Cost. 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8.11.1991, n. 262).
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