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Dichiarazione 10.12.1948

Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 23 -

1). Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2). Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3). Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4). Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

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