IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 08.02.1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa. (G.U. 20.02.1948, n. 43)

Art. 2 - Indicazioni obbligatorie sugli stampati

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

- del luogo e della data della pubblicazione;

- del nome e del domicilio dello stampatore;

- del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.