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Legge 08.02.1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa. (G.U. 20.02.1948, n. 43)

Art. 9 - Pubblicazione obbligatoria di sentenze

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

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