Convenzione 04.11.1950
Allegato 3 - Protocollo n. 6 relativo all'abolizione della pena di morte (Strasburgo, 28.IV.1983)
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),
Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.
Art. 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.
Art. 3 - Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.
Art. 4 - Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.
Art. 5 - Applicazione territoriale
1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.
2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del pre
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