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Convenzione 04.11.1950

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).

Titolo I - Diritti e libertà

Art. 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

b per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

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