Convenzione 04.11.1950
Titolo I - Diritti e libertà
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.
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