Convenzione 04.11.1950
Titolo I - Diritti e libertà
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
a. il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
b. il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c. qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d. qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.
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