Convenzione 04.11.1950
Titolo II - Corte europea dei diritti dell'uomo
La Corte riunita in Assemblea plenaria
a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b. costituisce Camere per un periodo determinato;
c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d. adotta il regolamento della Corte;
e. elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri;
f. fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2.
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