IperTesto Unico IperTesto Unico

Convenzione 04.11.1950

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).

Titolo II - Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

a. che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b. che la controversia è stata risolta; oppure

c. che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.