Convenzione 04.11.1950
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).
Titolo II - Corte europea dei diritti dell'uomo
1. l'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
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