D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo I - Classificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi
Capo II - Ammissione agli impieghi
L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa 4 .
Comma sostituito dall'articolo unico, L. 8 luglio 1975, n. 305.
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