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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale

Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione 120

Art. 139 - Nomina dei membri ordinari 121

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sono membri ordinari:

a) il Ragioniere generale dello Stato;

b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;

c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi;

d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale;

e) due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale.

Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Qualora tali designazioni non siano effettuate nel

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