D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione 123
I membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio.
Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per infermità, né sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione 124 . Tale parere è altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi.
I membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in cui si trovavano assegnati al momento della nomina.
Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
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