D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione 129
Il presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilisce entro il mese di gennaio di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione fra queste degli affari di competenza del consiglio stesso.
È però in facoltà del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza 130 .
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