D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione 133
Il presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione 134 distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna di essi attribuita a norma dell'art. 143.
Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa l'adunanza per la discussione. All'adunanza assiste il segretario della sezione.
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso.
Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei membri ordinari del Consiglio superiore.
Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei propri membri ordinari.
Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato
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