D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo II - Consiglio di amministrazione
Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721 135 . 136
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualor
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