D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo II - Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Articolo sostituito dall'art. 9, L. 22 ottobre 1961, n. 1143
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