D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo III - Commissione di disciplina
All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale.
La Commissione è presieduta da un direttore generale ed è composta da due impiegati con qualifica di ispettore generale. Non possono essere nominati membri della Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini di primo o secondo grado.
Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'articolo 146 il presidente ed i membri della Commissione di disciplina sono nominati tra gli impiegati delle carriere direttive di qualifica non inferiore a direttore di divisione, comunque in servizio presso le amministrazioni stesse.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.
Qualora durante il biennio il presidente o taluno de
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