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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale

Capo III - Commissione di disciplina

Art. 149 - Ricusazione del giudice disciplinare

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Ministro stesso.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il memb

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