D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo XI - Formazione e perfezionamento del personale
Capo I - Scuola superiore della pubblica amministrazione
È istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione.
La Scuola superiore promuove e compie studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato, organizza presso ciascuna di esse corsi dalle stesse richiesti, sovrintende agli istituti, scuole e corsi eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni e ne coordina le attività.
Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti comuni, la Scuola superiore può anche avvalersi delle università, dei Ministeri, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali.
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