D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo I - Doveri
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola, si veda l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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