D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo II - Responsabilità
L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.
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