D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo II - Responsabilità
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
In tema di responsabilità patrimoniale degli organi collegiali si veda l'art. 1, comma 1-ter, della L. 14.1.1994, n. 20 e succ. modif.
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