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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti

Capo III - Diritti

Art. 36 - Congedo ordinario 19

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

19

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, si veda l'art. 23, D.P.R. 20.2.2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università e delle Aziende autonome, e gli allegati A e B al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei con

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