D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo III - Diritti
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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