IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti

Capo III - Diritti

Art. 40 - Trattamento economico durante il congedo 24

Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario 25 .

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

24

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.