D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti
Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre», «insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo si veda l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
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