D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti
Il rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato:
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale.
Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera a);
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, si veda, per i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l'art. 3, D.P.C.M. 4 settembre 2001, n. 373 e, per il personale dirigente dell'Area I, e l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
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