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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti

Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti

Art. 47 - Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale 32

Il rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato:

a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale.

Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;

b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera a);

c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

32

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, si veda, per i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l'art. 3, D.P.C.M. 4 settembre 2001, n. 373 e, per il personale dirigente dell'Area I, e l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

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