D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dal capo dell'ufficio periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio predetto esprime anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica inferiore a direttore di sezione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione.
Per l'impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo è compilato dal capo del personale dell'amministrazione centrale; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo si veda l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
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