D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 è compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.
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