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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti

Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti

Art. 49 - Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto

Il rapporto informativo di cui all'art. 44 è compilato:

a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;

b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.

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