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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti

Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti

Art. 50 - Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica

Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato:

a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale dal direttore della divisione o del reparto dal quale dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio periferico che secondo l'ordinamento della amministrazione periferica è preposto al ramo dell'amministrazione cui gli impiegati stessi appartengono; qualora il capo dell'ufficio periferico sia lo stesso direttore della divisione o del reparto, il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o in mancanza dal capo del servizio che amministra il personale;

b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione o del reparto.

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