D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale, è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dal competente direttore di divisione.
Il rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, è compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore generale o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di divisione egualmente designato.
Salve le diverse disposizioni dei regolamenti Particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso gli uffici periferici è compilato da un direttore di sezione designato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in servizio presso una sezione od ufficio equiparato, il rapporto è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione o del reparto.
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