D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo IV - Comando e collocamento fuori ruolo
Capo II - Collocamento fuori ruolo
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato 40 .
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.
Comma modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127.
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