D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo IV - Comando e collocamento fuori ruolo
Capo II - Collocamento fuori ruolo
All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica.
Articolo sostituito dall'art. 35, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
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