D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VI - Aspettativa e disponibilità
Capo I - Aspettativa
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, per il personale del comparto Ministeri, si veda l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16.5. 2001; nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici e delle Università, l'allegato B al D.Lgs. 30.3. 2001, n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24.4.2002.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.