D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VI - Aspettativa e disponibilità
Capo I - Aspettativa
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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