D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VI - Aspettativa e disponibilità
Capo I - Aspettativa
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, si veda l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto Ministeri, l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale del comparto Ministeri, l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed Enti pubblici non economici, gli allegati A e B a
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