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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VI - Aspettativa e disponibilità

Capo II - Disponibilità

Art. 72 - Presupposti 52

L'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra amministrazione statale.

Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, il Consiglio di amministrazione designa, in relazione alle varie qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un impiegato che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità.

52

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, si veda l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

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