D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VI - Aspettativa e disponibilità
Capo II - Disponibilità
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, si veda l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
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