D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VI - Aspettativa e disponibilità
Capo II - Disponibilità
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica.
In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua qualifica.
Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era stato assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.
Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione presso cui l'impiegato è destinato a prestare servizio temporaneo.
Il tempo trascorso in servizio temporaneo è valutato a tutti gli effetti nel caso di trasferimento ad altra amministrazione o di richiamo in servizio ai sensi dei precedenti artt. 74 e 75.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, si veda l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni
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