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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VII - Disciplina

Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari

Art. 78 - Sanzioni 57

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura;

2) la riduzione dello stipendio;

3) la sospensione dalla qualifica;

4) la destituzione.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.

57

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

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