IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VII - Disciplina

Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari

Art. 81 - Sospensione dalla qualifica 60

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;

f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

60

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confron

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.