D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VII - Disciplina
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari
L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, e l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.