D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VII - Disciplina
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari
La destituzione è inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorità o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.