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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VII - Disciplina

Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari

Art. 89 - Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare 68

Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

68

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

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