D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VII - Disciplina
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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