IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VII - Disciplina

Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

Art. 98 - Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale 77

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.

77

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.