D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VII - Disciplina
Capo III - Procedimento disciplinare
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione
Il capo del personale quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione della punizione.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca e delle Università, si vedano gli all. A e B al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.
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