D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VII - Disciplina
Capo III - Procedimento disciplinare
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione
La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.
Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.
Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 104.
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