D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VII - Disciplina
Capo III - Procedimento disciplinare
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione
L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione.
Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del personale.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle
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